Leasing New Concept Advisory

Contratti di leasing con tassi superiori a quello soglia

Una società si trova coinvolta in una causa civile a causa di alcuni contratti di leasing stipulati. La motivazione è che questi contratti presentano tassi di mora usurari. Condannata un’azienda di servizi finanziari a risarcire i danni.

Lo svolgimento della vicenda

Una società ha presentato al Tribunale di Bergamo una domanda per chiedere risarcimento danni da parte di un’azienda di servizi finanziari. Tra le due parti era stato stipulato un contratto di leasing, tuttavia viene contestata l’applicazione di tassi di mora usurari all’interno di esso. Inoltre viene richiesto anche un risarcimento dovuto ad applicazione illegale di anatocismo.

Per comprendere bene la questione, bisogna dividere le due tematiche principali di questa sentenza, ovvero gli interessi moratori e l’anatocismo.

Quello di cui si dovrà occupare il Tribunale, per esporre la sua decisione sugli interessi moratori (la tematica più problematica del caso), dovrà riguardare:

  1. Se ai fini dell’usura occorra la dazione, ovvero sia sufficiente la semplice pattuizione degli interessi usurari.
  2. Se gli interessi di mora rilevino ai fini dell’usura.
  3. In caso positivo, quale sia il tasso soglia per gli interessi moratori.
  4. Se la sanzione, nel caso di superamento del tasso soglia, colpisca soltanto gli interessi moratori ovvero si estenda agli interessi corrispettivi.

L’approfondimento delle indagini

La normativa è abbastanza chiara in merito al punto a e b. L’usura, sia penale che civile, sussiste alla condizione che gli interessi, superiori al tasso soglia, e perciò usurari, siano dati ovvero anche solo promessi o convenuti. Infatti, per la consumazione del reato non occorre la dazione, ma è sufficiente la pattuizione, come del resto ritenuto dalla giurisprudenza.

Ai fini della valutazione circa l’usurarietà invece si devono considerare tutte le componenti del credito, escluse soltanto le tasse e le spese, e quindi anche gli interessi moratori.

Vale qui la pena di precisare che, per stabilire se c’è usura, gli interessi moratori e gli interessi corrispettivi non si possono sommare, perché hanno una diversa funzione, ma vanno valutati singolarmente.

Le cose si complicano nel momento in cui si devono esaminare i punti 3 e 4.

Per l’individuazione del tasso soglia, è noto che la giurisprudenza è fortemente divisa, a causa di diversi orientamenti presenti. Tuttavia possiamo affermare in conclusione che il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari (co. 3 dell’art. 644 c.p.) è unico, e per essere unico non può che essere globale (co. 4 del medesimo art).

L’ultima questione da affrontare è quella che concerne la sanzione. Anche su questo fronte si contrappongono due indirizzi: quello che predica la conversione forzosa del mutuo usurario in mutuo gratuito e quello invece ritiene la nullità (c.d. parziale) della sola clausola relativa agli interessi moratori, con conseguente debenza in ogni caso degli interessi corrispettivi. In questo caso si è propensi al primo orientamento.

Infine, la società chiede, la restituzione di euro 441,52 a titolo di anatocismo.

La decisione del Tribunale

Il Tribunale di Bergamo, in definitiva, ha così deciso:

– Parziale accoglimento della domanda, condanna l’azienda di servizi finanziari a restituire all’azienda la somma di euro 13.890,1, oltre a interessi dalla data dei singoli pagamenti al saldo effettivo.
– Condanna, inoltre, la l’azienda di servizi finanziari a rifondere all’azienda le spese di lite, liquidate in complessivi euro 4.355,00, oltre a spese generali nella misura del 15 %, ad I.V.A. e C.P.A. e alle successive occorrende.

L’usura è sempre presente, ma bisogna combatterla

Purtroppo i casi relativi ad applicazioni di tassi ben sopra quelli soglia sono presenti in numero sempre più elevato nel nostro paese. Ma bisogna lottare contro l’illegalità.

L’unico modo per farlo è quello di affidarsi agli esperti in materia, che hanno vinto diverse battaglie contro le banche. Ricordatevi sempre di mettervi in mani sicure.


Fonte: Sentenza n. 3114/2016 pubbl. il 25/10/2016 RG n. 873/2015