Usura bancaria: un percorso travagliato

Che cosa si intende per usura bancaria

L’usura bancaria è il reato posto in essere da un soggetto dell’intermediazione finanziaria (Banche, società finanziarie, di leasing) che si faccia dare o promettere interessi particolarmente gravosi quale corrispettivo del denaro prestato, tenuto conto anche di commissioni e spese collegati al credito concesso, che non siano imposte e tasse e che, insieme considerate, superino il Tasso Soglia di Usura previsto per legge.

Accanto al conosciuto fenomeno della tipica usura criminale, va annoverato anche quello dell’usura bancaria. Reato aggravato introdotto nel nostro Ordinamento ne, 1996. Si tratta del comportamento posto in essere da soggetti professionali la cui attività principale è funzionale all’erogazione di credito ai privati e alle aziende e consistente nel farsi dare o

promettere interessi che, superando la soglia di usura fissata si qualificano come usurari. Il reato ha come scopo quello di reprimere quelle condotte contrarie alla legge ma che nascono e si svolgono nel contesto lecito del mercato del credito.

“È un bene che il popolo non comprenda il funzionamento del nostro sistema bancario e monetario, perché se accadesse credo che scoppierebbe una rivoluzione prima di domani mattina.”

(Henry Ford)

Usura bancaria: un percorso travagliato

Dove è regolata l’usura bancaria

Il reato di usura bancaria è disciplinato, oggi, dall’art. 644 c.p., così come modificato dalla L. 108/96. Tale legge, innovando l’art. 644 c.p., segna un importante mutamento rispetto al passato in quanto introduce il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari, relegando in secondo piano l’aver approfittato delle condizioni di difficoltà della vittima e il suo stato di bisogno.

La soglia di usura è stabilita con rilevazioni trimestrali nei decreti del Ministero del Tesoro che individuano tempo per tempo il limite oltre il quale l’applicazione di interessi integra il reato di usura. Le soglie variano a seconda della tipologia di credito cui ineriscono: leasing, mutui (a tasso fisso o variabile), aperture di credito, …

Ciò che rileva, è che la legge stabilisce un limite oltre il quale il tasso applicato è usurario. Al terzo comma dell’art. 644 c.p., si precisa che ai fini della verifica della legalità del contratto, rispetto alla soglia di usura, si debbono tenere in considerazione, non solo gli interessi in quanto tali, ma anche tutte le spese e commissioni collegate all’operazione creditizia, ad eccezione delle imposte e tasse.

La legge 108/96 ha modificato anche l’art. 1815 del codice civile che stabilisce le conseguenze civili dell’applicazione dell’usura, prevedendo nell’attuale comma 2 la gratuità del rapporto qualora siano convenuti interessi usurari.

La sanzione della gratuità è sintomatica della presa di posizione del Legislatore al fine di reprimere il fenomeno.

Viene in rilievo la L. 24 del 28.02.2001, legge di interpretazione autentica della L. 108/96. L’art. 1 stabilisce che la verifica sulle pattuizioni in relazione al profilo usurario debba essere compiuto alla stipula del contratto, ossia guardando al momento genetico di conclusione dello stesso, indipendentemente dall’istante in cui avviene concretamente il pagamento. Tale interpretazione si coniuga con l’art. 644 c.p. che anticipa la punibilità nei confronti di chi si faccia: “promettere”, non ponendo in rilievo l’effettività del pagamento. Conseguentemente, il controllo sulle clausole del contratto deve svolgersi avendo a riguardo il contratto originariamente stipulato -cd. usura originaria-, quando ancora nessuna delle condizioni si è realmente verificata.

Usura bancaria: un percorso travagliato

I motivi per i quali è intervenuto il legislatore per disciplinare l’usura bancaria

La modifica legislativa introdotta nel ’96 si è resa necessaria data la frequenza con cui si rilevava e rileva l’applicazione di interessi sproporzionati ed eccessivi nei contratti bancari.

Spesso il cliente è ignaro che il contratto concluso o il conto corrente aperto siano usurari in quanto il fenomeno è di difficile comprensione soprattutto per chi è estraneo alla materia. Nei contratti sono indicati tassi di interesse e gli oneri collegati ma, gli importi così indicati, poco dicono a chi nulla conosce di questo argomento. Nell’analisi dei rapporti tra privato, o azienda, ed ente creditizio è necessario partire sempre dall’assunto che tra i due contraenti esiste un gap di conoscenze: le pattuizioni non avvengono mai su un piano di parità in quanto il cliente si trova in ogni caso in una situazione di inferiorità rispetto alla banca.

Per cercare di colmare tale divario e combattere il crescente fenomeno usuario il Legislatore è intervenuto con le disposizioni esaminate, al fine di tentare di arginare/limitare l’usura bancaria. Il fatto di stabilire delle soglie oltre le quali c’è sempre usura ha permesso di superare il vaglio discrezionale del Giudicante cui era rimessa la determinazione sullo stato di bisogno della vittima in relazione allo specifico rapporto.

“La piccola evasione lascia il denaro nel Paese e nel circuito produttivo; la grande evasione delle banche e delle multinazionali lo porta fuori dal Paese e fuori dai circuiti produttivi.”

(Marco Della Luna)

Usura bancaria: un percorso travagliato

La tutela prevista dal legislatore ai soggetti deboli, rispetto al ceto bancario

La legge esaminata mira a tutelare da un lato il contraente più debole e dall’altro la certezza del mercato del credito.

Come rilevato le disposizioni sono poste a tutela del privato, e dell’azienda, proprio allo scopo di limitare il più possibile le ipotesi di applicazione di interessi usurari o di punirle nei casi in cui vengano rilevate. Dall’altro lato le disposizioni antiusura sono comunque poste anche a tutela generale del mercato del credito in quanto atte a garantire la credibilità del mercato stesso.

Usura bancaria: un percorso travagliato

Problemi irrisolti della legge antiusura

La L. 108/96 modificando l’art. 644 c.p., come detto, ha introdotto le soglie di usura. Lo scopo era quello di stabilire un limite insindacabile oltre il quale il rapporto debba sempre qualificarsi usurario. Tuttavia, la determinazione del tasso soglia non ha risolto tutti i problemi ancora oggi causa di numerosi contenziosi nei Tribunali. Una volta stabilito il tasso soglia con cui raffrontare le diverse clausole si è posto il problema di quali voci dovessero considerarsi ai fini del calcolo del T.E.G. (tasso effettivo globale), valore poi da confrontare con il tasso soglia. Tale percorso, che dura da più di vent’anni, ancora oggi non fornisce una risposta univoca e certa.

Solo di recente la Corte di Cassazione con la sentenza a Sezioni Unite n. 19597/2020 ha affermato che anche gli interessi moratori debbano rispettare il limite usura stabilendo per il loro raffronto un aumento del tasso soglia individuato di circa due punti.

Analogo discorso deve svolgersi in relazione alla commissione di estinzione anticipata. Le corti di merito si dividono infatti tra quelle che ritengono che la penale per l’estinzione anticipata non debba essere computata, in quanto è un elemento accidentale del contratto che non è detto si realizzi, e coloro che diversamente (e più correttamente) ritengono che vada in ogni caso considerata in quanto rappresenta un costo del finanziamento e pertanto il vaglio rispetto alla soglia usura deve essere svolto anche in ordine a questa. Ciò a maggior ragione quando la commissione è prevista, non solo per l’estinzione anticipata volontaria del soggetto finanziato, ma anche in caso di risoluzione ad iniziativa della banca, quando ad esempio, il mutuatario sia inadempiente. Tenendo presente l’art. 40 TUB, questa clausola produce sempre un costo usurario alla stipula, se non sia previsto che essa non si applichi nei primi dodici mesi, o di più, a seconda della percentuale pattuita.

In ossequio a quanto sancito dalla legge di interpretazione autentica, a parere di chi scrive, il controllo dovrebbe essere svolto con riferimento a tutti i costi del rapporto anche se questi potrebbero non essere mai corrisposti e ciò in quanto la verifica si effettua al momento di conclusione del contratto quando ancora alcuna delle condizioni si è effettivamente realizzata.

Se la Cassazione ha sancito che anche gli interessi di mora debbano rispettare il tasso soglia (la cui verifica va effettuata con prognosi ex ante al momento di conclusione del contratto) analogo discorso dovrebbe svolgersi in relazione alla penale di estinzione anticipata, considerando che questa è caratterizzata dalla stessa alea che investe gli interessi di mora.

Il cliente nel corso del rapporto potrebbe anche non essere mai moroso eppure la Corte ha stabilito che anche gli interessi di mora debbano rispettare il tasso soglia. Se ci sono voluti più di venti anni per giungere a tale conclusione bisognerà aspettare ancora altrettanto tempo per risolvere le analoghe questioni?

La legge è chiara quando parla di interesse “a qualsiasi titolo”. Ogni costo per il cliente deve rispettare il tasso soglia. Qualora siano pattuiti interessi o altri oneri che ne comportano il superamento la sanzione deve essere quella della gratuità.

L’art. 644 c.p., al secondo alinea del 3° comma, disciplina anche l’usurarietà in concreto, che è quella che si verifica quando, nonostante il contratto in quanto tale non contenga pattuizioni usuraria oggettiva, vale a dire non superi la soglia di usura, contenga però altre condizioni svantaggiose e sproporzionate, in presenza di difficoltà economica o finanziaria del soggetto che accede al credito.

Succede spesso che persone o aziende ad un certo punto non riescano a pagare le rate del mutuo o a rientrare nel fido, in questi casi le banche possono essere disponibili a rinegoziare, spesso però applicano condizioni di rinegoziazione sproporzionate e in tal modo si approfittano dello stato di bisogno del privato o azienda.

Anche questa condotta è penalmente e civilmente sanzionata al pari dell’usura oggettiva.

“Da quando le banche sono entrate nel mondo del cinema, sono arrivati anche i problemi.”

(Cecil Blount Demille)

Usura bancaria: un percorso travagliato

Le nostre conclusioni

Il reato di usura bancaria è un fenomeno che continua ad essere di grande attualità. Nonostante gli interventi legislativi atti ad arginare a tale situazione, il ceto bancario e finanziario, ancora troppo spesso, si macchia di tali reati e quando è colto in fallo, si impegna al massimo livello per sottrarsi alle conseguenze previste dalla legge. La legge però c’è e quando si arriva in Tribunale con un contratto usurario, nessuna Banca va esente dalle conseguenze. Chiunque abbia fatto, o abbia in corso, un finanziamento, un mutuo, un leasing, o un conto corrente affidato, ha tutto l’interesse a far verificare i propri rapporti, poiché se si verifica che sono usurari al momento della stipula, ha diritto a non pagare interessi e, se li ha pagati, ha diritto alla restituzione.