Usura New Concept Advisory

Usura su tasso di mora

Un istituto di credito condannato per aver applicato tassi di mora usurai. Se il tasso supera quello soglia, presentando usura, nessun interesse è dovuto.

Nessun interesse è dovuto se si supera il tasso soglia

La parte attrice ha chiamato in causa un istituto di credito per accertare la presenza di interessi moratori usurari in un contratto di mutuo ipotecario. Dopo aver precisato che non sono serviti in alcun modo i continui avvisi verso la banca, senza la citazione in giudizio, si procede per vie legali.

Il mutuo riguardava una somma di euro 160.000, con un tasso di interesse fisso pari al 5,676%. Il dubbio è sorto sulla quota richiesta sugli interessi moratori. Infatti essi erano di gran lunga superiori al tasso fisso stabilito in sede contrattuale.

Il CTU ha stimato interessi moratori pari al 9,676%, ovvero 4 punti percentuale superiori. In questa maniera si è potuto stabilire la colpevolezza della banca, che è stata condannata al risarcimento dei danni.

La novità è che questa volta, nessun interesse (oltre quelli accertati per usura) è dovuto alla parte attrice, a causa dell’usurarietà degli interessi di mora. Un risultato molto importante che sicuramente sarà d’esempio in altre cause riguardanti contratti con interessi di mora con usura.

La decisione finale

Il Tribunale di Viterbo, avendo esaminato attentamente il caso, ha infine deciso:

  1. Dichiara la natura usuraria della clausola sugli interessi moratori del mutuo, condannando l’istituto di credito alla restituzione di 26.280,85 euro ;
  2. Condanna l’istituto a risarcire le spese di lite pari a 145,50 euro più 3.500,00 per compenso professionale.

L’importanza di questa sentenza

Questa sentenza è molto importante, perché pone le basi per casi simili in futuro. Infatti se il tasso di mora supera la soglia di usura, nessun interesse è dovuto.

Un caso rilevante di usura bancaria è quello riguardante l’annullamento di un fallimento di una società.


Fonte: Sentenza n.9/2017 pubbl. il 05/01/2017 RG. n. 4054/2014 Repert. n. 21/2017 del 05/01/2017