Mutuo nullo per pagare conti correnti
In Tribunale a Foggia, con sentenza n. 541/2016 è stato accertato che il mutuo ipotecario è nullo se stipulato per estinguere il saldo a debito di un conto corrente viziato da anatocismo ed eventuali altre clausole contrattuali nulle.
IL CASO: Una Società in accomandita semplice aveva aperto un conto corrente presso una banca locale nel 1993, con fido di cassa. Il contratto di conto corrente prevedeva anatocismo trimestrale degli interessi soltanto a favore della banca.
Nel 2008 la banca aveva imposto la riduzione del fido, proponendo il rientro con un primo finanziamento ipotecario di € 150.000 e nel 2009 aveva preteso una seconda riduzione, di altri 150.000 euro con lo stesso sistema.
Non contenta, nel 2011 pretende l’azzeramento completo del fido residuo di € 50.000 ed obbliga i soci della sas a stipulare un terzo mutuo ipotecario sui beni personali per rientrare del residuo fido sul conto corrente ed estinguere anticipatamente i primi due mutui.
Tempo due anni e l’azienda, che ormai si era ritrovata senza fido di cassa, con rate esose da restituire, entra in difficoltà e nel 2013 la Banca dichiara la risoluzione unilaterale del contratto e la decadenza dal beneficio del termine.
Subito dopo, la banca, notifica alla Società, e ai soci e fidejussori, un decreto ingiuntivo Immediatamente esecutivo per € 304.318,59 (costituito dal debito residuo del mutuo e dalle rate insolute).
La società, i soci e fidejussori si sono opposti al decreto ingiuntivo chiamando in giudizio la banca innanzi al Tribunale di Foggia, facendo presente al giudice che sul conto corrente era stata applicato per tutta la sua durata anatocismo trimestrale illegale, in violazione dell’art. 1283 cod. civ..
Quando, pertanto, la società era stata obbligata a trasformare il saldo a debito del conto corrente, dapprima in due mutui fondiari e, successivamente, in un ulteriore mutuo ipotecario (che estingueva i primi due oltre al residuo debito sul conto), in realtà, non c’era nessun debito e, perciò il mutuo era nullo, poiché, in concreto, nessuna somma era stata erogata dalla banca alla società.
Afferma, infatti, il giudice: “E’ evidente, pertanto, che le somme rientrate in realtà non siano mai state erogate al correntista“.
Il saldo del conto corrente è stato ricalcolato in sede di CTU ed è stato depurato dall’anatocismo, dalle commissioni di massimo scoperto e dai superamenti della soglia di usura. Il decreto ingiuntivo è stato quindi annullato e così anche il mutuo.
E’ stata annullata anche l’ipoteca.
La banca è stata condannata a restituire le rate riscosse tra il 2008 e il 2011 oltre al risarcimento dei danni, per un totale di € 180.313,80 oltre al pagamento delle spese in € 9.946.
Molto spesso le banche, anche nel tentativo di cristallizzare un debito soltanto apparente sul conto corrente e non dovuto, compiono atti di forza sulle aziende, con la minaccia di segnalazione alla centrale dei rischi e le obbligano ad azzerare i conti ipotecando i beni personali.
Questi mutui sono tutti nulli, si possono impugnare e si possono azzerare in tribunale.
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