Il Mutuo con tasso indicizzato a valuta estera

mutui (1)

Il precetto aveva preso avvio da un mutuo con tasso indicizzato a valuta estera.

Alla quarta sezione civile del Tribunale di Catania, il Giudice, Dott.ssa Concetta Grillo, ne ha sospeso l’esecutività dopo che la banca aveva intimato ad un consumatore il pagamento della complessiva somma di €. 146.279,89, per capitale residuo, rate arretrate, interessi di mora, diritti di commissione e conguaglio rischi cambio.

 

L’ordinanza è stata emessa nel giudizio di opposizione a precettoimmediatamente opposto dal cliente, il quale, non appena l’aveva ricevuto si era rivolto ad un avvocato notoriamente esperto in materia. 

Come si apprende da “Articolo 47 Team – Sezione cronaca, economia”, Il Giudice ha motivato il provvedimento di accoglimento dell’opposizione osservando che l’opponente ha dedotto “l’illegittimità del precetto sotto il profilo dell’eccessività delle somme richieste con specifico riferimento alla somma (superiore a €. 91.000,00) richiesta a titolo di interessi, la genericità della pretesa, la mancata indicazione del tasso applicato e l’omessa indicazione della sorte capitale sulla quale gli interessi sarebbero stati maturati e l’entità delle somme pagate successivamente all’intimazione del primo precetto”.

Con la medesima ordinanza è stata disposta Consulenza Tecnica d’Ufficio al fine di quantificare il credito tenendo conto del contenuto del contratto sottoscritto dalle parti e dei versamenti effettuati anche successivamente alla notifica del primo atto di precetto, nonché di accertare se siano stati addebitati interessi superiori al tasso soglia ex lege 108/1996, legge 28.02.2001 e art. 644 c.p. per come eccepito nell’opposizione.

Il Giudice, dopo aver rilevato che nel frattempo la banca ha eseguito pignoramento immobiliare sulla scorta dell’atto di precetto opposto, ha così sospeso l’esecutività del titolo, che adesso determinerà, in attesa che si faccia chiarezza, la sospensione anche della predetta procedura esecutiva che é stata intrapresa.

Cosa fare?

Anche in questo caso è dimostrato come chi riceva un atto di precetto debba avere una sola preoccupazione, quella di scegliersi l’avvocato giusto, di comprovata esperienza che abbia al suo attivo ripetute vittorie contro le banche in Tribunali diversi.

In tal caso potrà impugnare gli atti senza paura. La legge è dalla sua parte, ma riuscirà a farla valere soltanto con professionisti che lo sappiano fare.

Nella CTU ordinata dal giudice è fondamentale nominare un CTP (Consulente Tecnico di Parte) che conosca profondamente la materia e che sappia rilevare tutte le nullità, sapendosi destreggiare tra norme giuridiche e regole matematiche.